Attività con regole tecniche già definite e rischio contenuto: si va diretti alla segnalazione.
La domanda che ci fanno è «quanto ci vuole». Quella che blocca le pratiche davvero è un’altra: chi deve fare cosa. Perché chi firma un’asseverazione antincendio non si prende un compito, si prende una responsabilità penale — e per questo non può firmarla chiunque.

01 Prima di tutto
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi stanno nell’allegato I del DPR 151/2011, divise in tre categorie. Non è una classificazione di comodo: da quella lettera dipende se devi passare dalla valutazione del progetto, e se il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è una possibilità o una certezza.
Attività con regole tecniche già definite e rischio contenuto: si va diretti alla segnalazione.
Il progetto va presentato al Comando prima di realizzare i lavori, e si aspetta il suo parere.
Qui il certificato di prevenzione incendi si rilascia solo dopo che il sopralluogo è andato bene.
Se la tua attività non è nell’allegato I, non sei soggetto ai controlli di prevenzione incendi — ma questo non vuol dire che sei senza obblighi: la valutazione del rischio incendio, gli addetti formati e la manutenzione restano, e arrivano da un’altra strada, quella del D.Lgs 81/2008.
02 Il percorso, e chi firma
I termini qui sotto sono quelli scritti nel DPR 151/2011: sono i tempi che ha il Comando, non promesse nostre. Il colore dice chi tiene in mano quel passaggio.
Si guarda l’allegato I e si trova l’attività. È il passaggio che nessuno racconta e che decide tutto il resto.
Per le attività di categoria B e C il progetto di nuovi impianti o costruzioni — e delle modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza — va esaminato prima di realizzarlo.
Ha 30 giorni per chiedere documentazione integrativa e 60 giorni dalla documentazione completa per pronunciarsi sulla conformità.
La segnalazione certificata si presenta al Comando prima dell’esercizio. Vale per tutte le categorie, anche la A.
È il documento con cui il professionista dichiara la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni antincendio, consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni. È la firma che pesa di più dell’intera pratica.
Il Comando esegue i controlli con visite tecniche. Per la categoria C il sopralluogo è sempre previsto. Se l’esito è negativo scattano i provvedimenti di divieto, salvo mettersi in regola entro 45 giorni.
Per le attività di categoria C il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dall’esito positivo del sopralluogo.
02b Come nasce una pratica






03 Chi può firmare
La pratica antincendio la firma un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, secondo il DM 5 agosto 2011. È una qualifica che si mantiene con l’aggiornamento periodico, e che si può verificare.
Quando riceve una richiesta di preventivo, la prima domanda da fare non è il prezzo: è chi firmerà, e se quel nome è negli elenchi.
Possiamo metterti in contatto con i professionisti e le imprese di Roma e provincia che seguono pratiche antincendio, e che firmano quello che presentano.
Non possiamo firmare progetti né asseverazioni, presentare la pratica al posto tuo o farti ottenere un parere. Non siamo uno studio tecnico e non ci spacciamo per tale.
04 Il rinnovo periodico
Per alcune attività dell’allegato I il termine sale a dieci.
Ogni cinque anni il titolare presenta al Comando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, con la documentazione prevista.
Per alcune attività elencate nell’allegato I il termine è dieci anni anziché cinque: è una delle cose che conviene farsi dire subito, perché cambia il calendario di tutta l’azienda.
Il rinnovo non è un timbro: dichiarare che nulla è cambiato quando invece qualcosa è cambiato — un ampliamento, un cambio di destinazione, un impianto nuovo — è una dichiarazione falsa, non una svista amministrativa.
Quattro domande che tornano a ogni pratica, con la risposta corta.
I termini di legge sono quelli scritti nel percorso qui sopra: 30 più 60 giorni per il parere sul progetto, 60 giorni per i controlli, 15 per il certificato dopo un sopralluogo andato bene. Quello che non è scandito da nessuna legge è il tempo che serve a te per far preparare i documenti e realizzare i lavori, ed è quasi sempre la parte più lunga.
Sì. La categoria A salta la valutazione del progetto, ma la SCIA prima dell’esercizio vale anche per lei, e i controlli del Comando pure. Categoria A vuol dire percorso più corto, non percorso assente.
Dipende da una cosa sola: se la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. In quel caso il progetto modificato va esaminato come se fosse nuovo. È una valutazione che deve fare il professionista, non il proprietario a occhio.
No, ed è l’equivoco più diffuso. Il certificato di prevenzione incendi riguarda le attività di categoria C, dove il sopralluogo è sempre previsto e il certificato si rilascia dopo l’esito positivo. Per la A e la B il percorso si chiude con la SCIA e i controlli.
05 Parliamone
Ti mettiamo in contatto con i professionisti e le imprese di Roma e provincia che seguono pratiche antincendio: progetto, SCIA, asseverazione e rinnovo periodico. Le firme sono loro, con i requisiti che la legge chiede.
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