Obbligo del datore di lavoro DM 2/9/2021 D.Lgs 81/2008

Il livello del corso non lo scegli: lo dice la tua valutazione dei rischi

Il D.Lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e di gestire l’emergenza. Quanti, e con che formazione, non è una scelta commerciale: dipende dal livello della tua attività. Qui sotto c’è come si capisce qual è, senza indovinare.

Aula di formazione con i partecipanti seduti di spalle e il docente in piedi davanti allo schermo

01 Qual è il tuo livello

Due domande, e una risposta onesta

Il DM 2 settembre 2021 ha sostituito «rischio basso, medio, alto» con livello 1, 2 e 3. Il livello non si sceglie in base al prezzo del corso: si ricava dall’attività e dalla valutazione dei rischi.

Quello che segue non è una valutazione, ed è giusto che tu lo sappia. Stabilire il livello di un’attività è un esito della valutazione dei rischi, che la legge mette in capo al datore di lavoro. Qui sotto trovi solo dove la norma è esplicita — e dove non lo è, te lo diciamo.

01

La tua attività è nell’elenco dell’allegato III?

Il decreto elenca attività che sono di livello 3 per legge, senza bisogno di ulteriori considerazioni.

Se sì → livello 3

Fra le attività elencate ci sono, per esempio:

  • stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di soglia inferiore e superiore
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime con oltre 5.000 m² coperti aperti al pubblico
  • metropolitane, anche solo in parte interrate
  • interporti oltre 20.000 m²
  • strutture sanitarie con ricovero, e case di riposo per anziani
  • scuole con oltre 1.000 persone presenti
  • cantieri sotterranei per gallerie oltre 50 metri
Se no → si passa alla seconda

La maggior parte delle attività non è nell’elenco: uffici, negozi, condomini, alberghi piccoli, officine, ristoranti. Per loro il livello si ricava dalla valutazione.

02

Cosa dice la tua valutazione dei rischi?

È il documento che il datore di lavoro ha già, e che tiene conto di cosa si lavora, di quanta gente c’è, di com’è fatto il posto e di quanto sarebbe complicato farlo evacuare.

Rischio contenuto → livello 1

Poche persone, materiali poco infiammabili, uscite vicine e semplici da usare. 4 ore di corso.

Situazione intermedia → livello 2

Il caso più diffuso fra le aziende: più persone, più materiali, un’evacuazione che va organizzata. 8 ore.

03

E se la valutazione dice livello 3 anche senza l’elenco?

Succede, ed è previsto. L’allegato III dice «almeno le seguenti attività»: l’elenco è un minimo, non un confine.

Allora è livello 3

Il datore di lavoro può individuare come livello 3 anche attività fuori elenco, per le loro caratteristiche, per i processi o per la complessità dell’emergenza. 16 ore, più l’esame dei Vigili del Fuoco dove previsto.

Chi lo decide

Non noi e non chi ti vende il corso: il datore di lavoro, con il supporto di chi redige la valutazione dei rischi.

02b Il corso, dentro

Com'è fatto un corso

La parte in aula. Poche ore, e servono a capire cosa fa il fuoco prima di provare a spegnerlo.
La parte in aula. Poche ore, e servono a capire cosa fa il fuoco prima di provare a spegnerlo.
La prova pratica. Ognuno scarica un estintore su un fuoco vero: senza questa, l'attestato non vale.
La prova pratica. Ognuno scarica un estintore su un fuoco vero: senza questa, l’attestato non vale.
Il gruppo. Si forma chi c'è davvero in azienda, non un nome sulla carta.
Il gruppo. Si forma chi c’è davvero in azienda, non un nome sulla carta.
Chi insegna. Formatori qualificati, con l'esperienza sul campo che l'aula da sola non dà.
Chi insegna. Formatori qualificati, con l’esperienza sul campo che l’aula da sola non dà.
L'idrante. Nei livelli più alti si prova anche la manichetta: due persone, non una.
L’idrante. Nei livelli più alti si prova anche la manichetta: due persone, non una.
Le domande. La metà utile del corso sono le domande su come è fatta la vostra attività.
Le domande. La metà utile del corso sono le domande su come è fatta la vostra attività.

03 Quanti addetti servono

La legge non dà un numero, e non è una scappatoia

È la domanda che ci fanno per prima, e la risposta onesta è che un numero fisso non esiste: il D.Lgs 81/2008 dice che il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici.

Il criterio pratico che regge davanti a una verifica è un altro, e non è generoso: gli addetti devono esserci sempre, in ogni momento in cui l’attività è aperta. Da lì si ricava il numero, contando all’indietro.

«Sempre» vuol dire anche

  • durante tutti i turni, non solo la mattina
  • quando qualcuno è in ferie o in malattia
  • nelle aperture serali e nei fine settimana, se ci sono
  • in ogni sede o piano che funziona in autonomia
  • e chi va via o cambia mansione va sostituito, non solo salutato

04 L’idoneità tecnica

L'esame lo fanno i Vigili del Fuoco, non noi

Per le attività dove la legge lo prevede, all’addetto non basta il corso: serve l’attestato di idoneità tecnica, che si ottiene superando un accertamento davanti a una commissione.

Lo rilascia esclusivamente il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 3 della legge 609/1996. Nessun centro di formazione può rilasciarlo, e nessuno può prometterlo.

Cosa possiamo dirti, e cosa no

Possiamo metterti in contatto con i centri di formazione della zona che tengono i corsi previsti dal decreto, con docenti in possesso dei requisiti.

Non possiamo rilasciarti l’idoneità tecnica, farti superare l’accertamento né garantirti un esito: quello è un procedimento del Comando dei Vigili del Fuoco e non passa da noi.

Se qualcuno te lo promette come un servizio incluso, è il momento di fare qualche domanda in più.

05 Cosa è cambiato

Dal 4 ottobre 2022 il decreto del 1998 non c'è più

Molti siti, molti preventivi e parecchi attestati in circolazione parlano ancora la lingua vecchia. Non è un dettaglio formale: cambiano le ore e cambia la scadenza.

Fino al 2022 · DM 10/3/1998

Come si diceva prima

  • rischio basso, medio, alto
  • aggiornamento con periodicità triennale
  • durate dell’aggiornamento più corte
Dal 4 ottobre 2022 · DM 2/9/2021

Come si dice adesso

  • livello 1, 2, 3
  • corsi iniziali di 4, 8 e 16 ore
  • aggiornamento quinquennale, di 2, 5 e 8 ore

I nomi vecchi restano utili per capirsi — chi cerca «corso rischio medio» cerca il livello 2 — ma non sono più la regola. Se un preventivo ti propone un aggiornamento «triennale», sta citando un decreto che non è più in vigore.

Quello che ci chiedono

Quattro domande che tornano ogni volta, con la risposta corta.

Il mio attestato del 2020 è ancora valido?

Gli attestati presi sotto il decreto precedente non si annullano da soli: quello che cambia è l’aggiornamento, che oggi segue il decreto nuovo. In pratica la domanda giusta non è «è valido», ma «quando scade il mio aggiornamento, e di quante ore». Dipende dal livello.

Posso fare il corso online?

La parte teorica può essere svolta in videoconferenza sincrona, quando il corso è organizzato per farlo. La prova pratica, invece, si fa di persona: si impugna un estintore vero e si spegne un fuoco vero. Un corso antincendio interamente online, prova compresa, non è un corso antincendio.

Quante ore posso saltare?

La frequenza richiesta è almeno il 90% delle ore. Su un corso da 4 ore vuol dire che praticamente non si salta niente: è bene saperlo prima di fissare la data, non il giorno stesso.

Chi può fare il docente?

Il decreto fissa i requisiti dei docenti, e non sono negoziabili: non basta essere esperti del mestiere. È una delle cose da chiedere prima di iscrivere qualcuno, insieme al programma e alle ore effettive.

06 Parliamone

Dicci che attività hai e quante persone devi formare

Ti mettiamo in contatto con i centri di formazione di Roma e provincia che tengono i corsi previsti dal decreto, con docenti in possesso dei requisiti. L’attestato lo rilascia il centro che eroga il corso, non noi.